Cassa integrazione: a chi spetta e chi può richiederla

La cassa integrazione, il cui nome completo è cassa integrazione guadagni, è tra i principali ammortizzatori sociali previsti dalla legge italiana. È un contributo economico dello Stato che sostituisce o integra la retribuzione. Possono beneficiarne i lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell’azienda e in particolare:

  • gli operai
  • gli impiegati
  • i quadri

Sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio. I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante sono stati ricompresi grazie al d.lgs 148 2015.

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Quando può essere richiesta la cassa integrazione?

Secondo la legge i lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione della retribuzione, per via di una diminuzione o di una sospensione lavorativa, possono ricevere un versamento dall’INPS così da integrare il loro reddito.

Due sono le tipologie di cassa integrazione previste dall’ordinamento italiano:

  • ordinaria (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, CIGO)
  • straordinaria (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, CIGS)

Ad esse si aggiunge la cassa integrazione in deroga, riservata alle imprese che non possono usufruire di CIGO e CIGS perché non ne hanno i requisiti o a seguito dell’esaurimento delle ore massime di fruizione.

La cassa integrazione ordinaria

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è una misura a sostegno dei lavoratori del settore dell’industria e dell’edilizia, il cui datore di lavoro ha ridotto o sospeso l’attività lavorativa per via di una temporanea crisi del mercato, di intemperie stagionali o di altri eventi temporanei indipendenti dalla sua volontà e dalle sue azioni (mancanza di materie prime, catastrofi naturali ecc.).

 

L’indennità che il lavoratore riceve è pari all’80% dello stipendio che avrebbe ottenuto per le ore di lavoro non effettuate. Ore, queste, che possono andare da zero al limite contrattuale. Il dipendente può dunque essere messo in cassa integrazione per l’intero mese (e ricevere dunque l’80% del suo stipendio mensile) oppure per un numero limitato di ore. In questo secondo caso, riceverà il normale stipendio per le ore lavorate e l’80% delle ore non lavorate.

La durata massima della cassa integrazione è di 13 settimane consecutive, ed è prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. Qualora venissero raggiunte le 52 settimane in un biennio mobile, una nuova domanda di CIGO può essere avanzata per quella medesima unità produttiva solo dopo 52 settimane di normale attività lavorativa. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale (la cassa integrazione ordinaria e la cassa integrazione straordinaria) non possono superare i 24 mesi in un quinquennio mobile.

Sono invece 30 i mesi concessi alle:

  • imprese artigianali e industriali del settore edile
  • imprese artigianali e industriali che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo

Normalmente, la cassa integrazione ordinaria viene corrisposta dall’impresa al lavoratore. L’impresa chiederà dunque il rimborso all’INPS oppure effettuerà il pagamento tramite conguaglio con i contributi previdenziali dovuti. Il pagamento diretto del lavoratore da parte dell’INPS deve essere autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta dell’azienda, qualora questa avesse serie e documentate difficoltà finanziarie.

L’impresa che intende utilizzare la cassa integrazione è tenuta a comunicare all’INPS per via telematica la domanda di concessione, entro 15 giorni dall’attività di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Possono chiedere la cassa integrazione ordinaria:

  • le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • le cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;
  • le imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • le imprese addette all’armamento ferroviario;
  • le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.

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La cassa integrazione straordinaria

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è un’indennità erogata dall’INPS ai lavoratori delle aziende in situazioni di crisi e riorganizzazione o contratti di solidarietà difensivi. È riservata alle aziende con più di 15 dipendenti, e viene riconosciuta a tutti i lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti, con almeno 90 giorni di contribuzione lavorativa.

Possono richiedere la cassa integrazione straordinaria:

  • le imprese industriali;
  • le imprese artigiane;
  • le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione;
  • le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa;
  • le imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario;
  • le imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
  • le imprese di vigilanza;

La richiesta può inoltre essere avanzata dalle imprese che esercitano attività commerciali e dalle agenzie di viaggio e turismo, purché con un numero di dipendenti superiore a 50. Ad esse si aggiungono le imprese del trasporto aereo e i partiti e movimenti politici, senza numero minimo di dipendenti.

La CIGS è prevista in caso di riorganizzazione aziendale, contratti di solidarietà e crisi aziendale (ad eccezione della cessazione dell’attività produttiva, dell’intera azienda o di un solo ramo). La sua durata massima è di:

  • 24 mesi in caso di riorganizzazione aziendale, anche continuativi e in un quinquennio mobile
  • 12 mesi in caso di crisi aziendale
  • 24 mesi in un quinquennio mobile, estensibili a 36, in caso di contratto di solidarietà

Come per la cassa integrazione ordinaria, anche per la cassa integrazione straordinaria il lavoratore ha diritto all’80% della contribuzione per le ore non lavorate.

Gli obblighi dei lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o straordinaria)

I lavoratori in cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, sono chiamati a sottostare a determinati obblighi:

  • Una volta ricevuta la comunicazione, devono presentarsi al centro per l’impiego per firmare il patto e devono partecipare alle attività formative mirate a rafforzare le loro competenze in vista di un’eventuale nuova collocazione.
  • In caso di contravvenzione a tali obblighi, è previsto un meccanismo sanzionatorio progressivo: decurtazione di ¼ di mensilità a seguito della prima assenza, decurtazione di una mensilità a seguito della seconda assenza, decadenza della cassa integrazione alla terza assenza.

Il lavoratore in cassa integrazione può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, ma perde il diritto all’integrazione salariale relativamente ai giorni in cui svolge il nuovo lavoro.

È inoltre tenuto a comunicare all’INPS l’inizio della nuova attività, pena la decadenza del diritto alla cassa integrazione.

Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici

L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, redazione dei contratti e tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.

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