Coronavirus: un lavoratore può rifiutarsi di lavorare se si sente in pericolo?
- 2 Aprile 2020
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti
Il lavoratore che all’interno dell’azienda dove è impiegato si sente in pericolo per la mancata adozione delle norme di sicurezza contro il contagio può abbandonare il posto di lavoro? È una domanda quanto mai attuale in tempi di Covid-19 – Coronavirus – e che molti lavoratori, soprattutto coloro che sono impegnati nei lavori essenziali, molto probabilmente si stanno ponendo.
Cerchiamo di dare una risposta, facendo prima una premessa su cosa prevede la legge a questo proposito.
Articoli 2 e 32 della Costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (articolo 2).
Inoltre, tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (articolo 32).
Articolo 9 della Legge 300 del 1970 Statuto dei Lavoratori
L’articolo 9 della legge 300 dello Statuto dei Lavoratori tratta la tutela della salute e dell’integrità fisica e recita:
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 2087 del Codice Civile
Il Codice Civile, all’articolo 2087, recita:
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
Decreto 81 del 2008 e Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
L’articolo 44 del Decreto 81 del 2008 sui Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato recita:
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilita’ di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Un lavoratore può rifiutarsi di lavorare se si sente in pericolo?
Secondo l’articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sì. In caso di pericolo grave e immediato, che non può essere evitato, ne ha diritto. Pensiamo ad esempio ad un terremoto, ad un incendio, ad una fuga di gas, ma anche a condizioni di lavoro che possano gravemente compromettere le condizioni di salute del lavoratore (ad esempio ad un locale umido e fumoso dove debba lavorare un dipendente affetto da asma).
Secondo la legge, non solo può chiedere che il datore di lavoro rispetti gli obblighi di sicurezza e salubrità, ma se questi non vengono adempiuti può rifiutarsi di andare al lavoro o lasciare il posto di lavoro durante l’attività.
E il suo allontamento non può essere considerato come un illecito disciplinare, quindi nessuna sanzione economica può essere irrogata.
Nel caso della pandemia di Covid-19 in corso, alla luce delle numerose indicazioni sanitarie indirizzate anche alle aziende ed in generale a tutti i posti di lavoro, di fronte al pericolo di contagio e di possibile grave malattia o addirittura morte, qualora il lavoratore ritenga in modo ragionevole ed oggettivo – parliamo quindi non di semplici “impressioni” o di “sentito dire”, ma di concrete e verificabili circostanze di fatto persistenti nel tempo – che le prescrizioni sanitarie non siano state adottate, e che la mancata adozione possa pregiudicare seriamente la sua salute – e anche in questo caso facciamo riferimento ad opinioni confermate da riscontri medici -, può non presentarsi al posto di lavoro, o allontanarsi dallo stesso.
Ovviamente tale comportamento dovrà avvenire con tutte le cautele necessarie ad evitare ripercussioni negative per l’azienda.
Quindi il datore di lavoro dovrà essere avvisato il più tempestivamente possibile, e così pure i superiori gerarchici; il lavoratore dovrà offrire la disponibilità a fornire tutte le informazioni in suo possesso necessarie allo svolgimento dei compiti lui affidati, comunicare in modo chiaro quali sono le ragioni della sua assenza dal posto di lavoro, e garantire la sua disponibilità a rientrare in azienda non appena le misure necessarie saranno adottate.
Nel caso in cui nonostante tutto ciò, le misure di tutela sanitaria non vengano adottate, il lavoratore, o i rappresentanti sindacali aziendali, potranno presentare una denuncia all’ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, redazione dei contratti e tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.