Cos'è il patto di non concorrenza?
- 11 Febbraio 2022
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti

Il patto di non concorrenza è un accordo sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro per impedire che il lavoratore, una volta licenziato, faccia concorrenza alla sua ex azienda.
Sottoscrivibile sia in sede d’assunzione che in un momento successivo, è un contratto a sé stante: firmandolo, le parti si impegnano a rispettare l’obbligo di fedeltà sancito dall’articolo 2125 del Codice civile.
Cos’è il patto di non concorrenza
L’articolo 2125 del Codice civile disciplina il patto di non concorrenza e stabilisce che: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.
Ai fini della sua validità, il patto di non concorrenza deve dunque essere redatto in forma scritta e deve avere una durata predefinita. Inoltre, è necessario che l’oggetto del contratto sia definito, che stabilisca un preciso ambito territoriale e che preveda un corrispettivo economico.
L’obiettivo è tutelare il datore di lavoro e il know how aziendale, mediante la corresponsione di una certa somma al lavoratore: firmando il patto di non concorrenza, questo si impegna a non danneggiare l’azienda dopo il licenziamento.
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Patto di non concorrenza, quando è valido
Il patto di non concorrenza deve essere redatto in forma scritta, ma il suo inserimento nel contratto di lavoro non è vincolante.
Relativamente al contenuto, è fondamentale l’accuratezza dell’oggetto: il contratto deve spiegare con precisione quali attività il lavoratore non potrà svolgere (a prescindere che le abbia svolte o meno durante il rapporto di lavoro).
Il patto di non concorrenza è infatti nullo se la sua ampiezza è tale da pregiudicare la vita del lavoratore, e se limita l’esplicazione della sua professionalità al punto da limitarne ogni potenzialità reddituale. Allo stesso modo, conta anche l’ambito territoriale: è importante che il contratto medi tra le esigenze del lavoratore e quelle del datore di lavoro, e che permetta al primo non tanto di svolgere una qualsiasi attività lavorativa ma un’attività adeguata alle sue qualifiche professionali.
La durata del patto di non concorrenza non è illimitata: per i dirigenti non può superare i cinque anni, per tutti gli altri i tre anni.
Infine, affinché non sia nullo, deve ricompensare il lavoratore per la sua lealtà.
Nullità del patto di non concorrenza
Il patto è nullo se non è previsto un corrispettivo in favore del lavoratore che, per l’esistenza stessa dell’accordo, subisce una limitazione dell’attività lavorativa e di conseguenza delle relative possibilità di guadagno.
Ma è nullo anche se il compenso è solo simbolico, palesemente iniquo o sproporzionato, se rapportato al sacrificio richiesto all’ex dipendente.
Per stabilire se la retribuzione è congrua, è necessario prendere in considerazione lo stipendio del lavoratore quando era in attività presso l’azienda, l’oggetto del patto e la sua estensione territoriale. La corresponsione può avvenire nel corso del rapporto di lavoro, oppure alla sua cessazione.
Violazione del patto
Se il lavoratore viola il patto di non concorrenza, o il datore di lavoro non corrisponde quanto pattuito, la controparte può chiedere l’adempimento, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subìto.
La violazione del patto di non concorrenza, infatti, costituisce un inadempimento contrattuale e quindi legittima le richieste di adempimento, di risoluzione del contratto o di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
Per questo motivo spesso nell’accordo vengono inserite clausole penali, che servono a predeterminare l’entità del danno a fronte dell’inadempimento di una delle parti. Se la penale è di importo eccessivo il giudice può ridurla.
Il giudice può anche procedere con una richiesta di inibitoria giudiziale di prosecuzione dell’attività concorrenziale, ossia può ordinare al lavoratore o alla lavoratrice di sospendere l’attività in concorrenza con quella del precedente datore di lavoro.
Se il patto è dichiarato nullo, il datore di lavoro può per riavere il corrispettivo pagato.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, reddito di cittadinanza, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, nella redazione dei contratti e in tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.