Covid-19 e operatori sanitari contagiati: per l’Inail è infortunio sul lavoro
- 25 Aprile 2020
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: News
Torniamo sull’argomento Covid-19 e astensione dal lavoro del dipendente ed in particolare degli operatori sanitari, la categoria di lavoratori più esposta al contagio da Coronavirus. In un recente approfondimento, abbiamo cercato di capire, rispetto alla normativa in materia, se un lavoratore può rifiutarsi di lavorare quando si sente in pericolo, perché teme che la sua salute sia a rischio.
In questo articolo invece riprendiamo una nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675, dell’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che ha fornito dei chiarimenti rispetto alla gestione dell’astensione dal lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio del Covid-19.
Contagio da Covid-19 e operatori sanitari, ecco i chiarimenti dell’Inail
La nota del 17 marzo 2020 chiarisce che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.
Rientrano quindi tra quegli eventi avvenuti sul luogo di lavoro, o in occasione di lavoro, che comportano per il lavoratore o la lavoratrice l’impossibilità di lavorare per almeno un giorno. Dunque, non li si fa rientrare nei casi di malattia professionale, che invece si manifesta in modo progressivo. Mentre l’infezione da Covid-19, come risulta dalle cronache quotidiane e come riportato anche dal sito del Ministero della Salute ha un‘incubazione piuttosto rapida, che varia fra i 2 e gli 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.
Il contagio da Covid-19 è un infortunio sul lavoro?
Secondo l’Inail sì e di conseguenza:
- L’Azienda sanitaria locale, la struttura ospedaliera o la struttura sanitaria privata del personale infortunato (perché infettato dal Covid-19), in qualità di datore di lavoro pubblico o privato, hanno l’obbligo di denunciare o comunicare l’evento, come per gli altri casi di infortunio.
- Se i datori di lavoro sono assicurati all’Inail, l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi è considerato assolto con la denuncia o la comunicazione d’infortunio.
- Il medico certificatore ha l’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio.
- Per poter calcolare la decorrenza della tutela, l’Inail indica, come termine iniziale, la data in cui il test per il Covid-19 è risultato positivo.
La tutela vale per tutti gli operatori sanitari?
No, vale solo per le persone che sono state contagiate, non per i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, a meno che non risultino positivi al test che conferma l’infezione da Covid-19.
In questo secondo caso, sono tutelati per tutto il periodo di quarantena e per quello eventualmente successivo dovuto al protrarsi della malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.
E se il contagio non è avvenuto sul luogo di lavoro?
Se l’infezione del lavoratore o della lavoratrice non è avvenuto durante il lavoro non vi potrà essere copertura assicurativa Inail, ma se è avvenuto durante il percorso casa-lavoro, si configura l’ipotesi di infortunio in itinere.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, redazione dei contratti e tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.