Riforma dei contratti a termine, cosa è cambiato col Decreto lavoro 2023?
- 16 Febbraio 2024
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti

Lo scorso anno, a luglio, entrava in vigore la legge di conversione 85/2023 relativa al cosiddetto Decreto lavoro 2023 (decreto legislativo 48/2023). Una norma che, fra le varie misure previste, ha introdotto anche la possibilità di stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, in particolari condizioni. Vediamo quindi cosa prevedeva la legge prima del Decreto lavoro 2023, cosa prevede ora che il decreto è in vigore e cosa potrebbe accadere in futuro.
Contratti a termine prima del Decreto lavoro 2023
Fino a luglio 2023, la normativa sui contratti a termine o contratti a tempo determinato prevedeva che:
- il contratto non potesse durare più di 12 mesi e che potesse arrivare a 24 mesi in caso di esigenze temporanee e oggettive, cioè esigenze che non dipendono dall’attività ordinaria ma da circostanze particolari (pensiamo, per esempio, alla situazione vissuta in alcuni settori durante la pandemia, quando si è registrato un aumento della domanda di alcuni beni, che ha richiesto un conseguente aumento della forza lavoro per sostenere il picco di ordinativi);
- se il rapporto di lavoro durava più di 12 giorni, le parti dovevano indicare per iscritto il termine del contratto, altrimenti questo non sarebbe stato efficace (cioè, non ha validità);
- un datore di lavoro e un suo collaboratore potevano stipulare un solo contratto della durata massima di 12 mesi (proroghe comprese);
- le proroghe non potevano essere più di quattro.
In più, nel caso in cui fosse stato necessario rinnovare il contratto a termine, il datore di lavoro avrebbe dovuto motivare questa scelta.
Cosa cambia col Decreto lavoro 2023?
La maggior parte di questi aspetti è rimasta invariata, ciò che è cambiato, infatti, è la durata del contratto a termine.
Per approfondire cosa prevede la normativa, rimandiamo alla guida sui tipi di contratto di lavoro, dove presentiamo i principali contratti previsti dal nostro ordinamento e i limiti di ogni tipologia contrattuale.

Contratti a termine dopo il Decreto lavoro
Il Decreto lavoro 2023 prevede che il datore di lavoro e il lavoratore possano decidere di stipulare un contratto a termine della durata superiore a 12 o a 24 mesi anche per esigenze tecniche, organizzative e produttive individuate da entrambi. Una possibilità che vale solo per i contratti stipulati fra maggio 2023 e la fine di aprile del 2024 (salvo proroghe, cioè a meno che non si decida di allungare questo termine) e anche in caso di rinnovo.
A questo proposito, chiariamo che il rinnovo è diverso dalla proroga. Il rinnovo infatti prevede un periodo di stacco tra un contratto e l’altro, la proroga no: il contratto prosegue senza interruzioni.
Le modifiche introdotte dal Decreto lavoro 2023 valgono per tutti i tipi di contratto a termine?
No, sono esclusi dal suo ambito di applicazione:
- i contratti stagionali
- i contratti stipulati con la pubblica amministrazione
- i contratti di lavoro stipulati dalle università private, dagli istituti di ricerca e dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione
- i contratti stipulati dagli enti di ricerca privati
Cosa cambia dunque con il Decreto lavoro? Sostanzialmente poco, dal momento che la possibilità di stipulare contratti a termine oltre i 12 mesi ha un limite di tempo: deve avvenire entro il 30 aprile 2024, salvo proroghe. Passata questa data, si dovrebbe tornare a quanto previsto dalla legge fino a luglio 2023.
Aggiornamenti normativi e scelta della tipologia contrattuale: prendere decisioni informate nei rapporti di lavoro
Le norme in materia di diritto del lavoro sono in costante divenire. I cambiamenti che si susseguono nel tempo possono mettere in difficoltà sia il datore di lavoro che il lavoratore o la lavoratrice nel momento della scelta della tipologia contrattuale da adottare. Infatti, il nostro ordinamento prevede la possibilità di ricorrere al contratto a termine solo in alcuni casi, perché, in linea di principio, stabilisce che il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato.
Il Decreto lavoro 2023 offre un’ulteriore possibilità, che però va valutata attentamente, caso per caso, così da evitare eventuali ricorsi e pregiudizi.
Infatti, prevede che le parti possano stipulare un contratto a tempo determinato oltre i 12 o i 24 mesi per “esigenze tecniche, organizzative e produttive”. Non specifica i casi possibili. Dunque, si riporta tutto all’interpretazione della norma, che può essere molto ampia.
Quali casi rientrano in questa possibilità?
Quali no?
Senza una valutazione specifica può essere difficile stabilire se le motivazioni scelte siano corrette.
Lo Studio Legale Palombarini è a disposizione per una consulenza legale a lavoratrici, lavoratori e datori di lavoro che devono stipulare un contratto a termine o a tempo indeterminato, e per la redazione del contratto di lavoro.
AVVOCATO DEL LAVORO SERGIO PALOMBARINI, LEGALE PER LAVORATRICI, LAVORATORI E IMPRENDITORI
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, redazione dei contratti e tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.