Sicurezza sul lavoro in pillole: cosa dice la normativa italiana
- 4 Settembre 2026
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti
Troppe vittime sul lavoro. Eppure, la normativa italiana, con il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), disciplina chiaramente i doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di sicurezza e dispostivi di protezione individuale (DPI). Obblighi troppo spesso ignorati o sottovalutati e che, ogni anno, portano alla morte di centinaia di persone: 400 nei primi 100 giorni del 2026, secondo l’Osservatorio nazionale dei morti sul lavoro di Bologna (Fonte: Morti sul lavoro. I Tecnici della prevenzione: “Senza competenze la sicurezza è un’illusione”).
Ripercorriamo allora la normativa in materia, con esempi e casi concreti, per accompagnare datori di lavoro e lavoratori verso una maggiore consapevolezza del problema.
Cosa sono i dispositivi di protezione individuale
Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) dedica ai dispositivi di protezione individuale (DPI) il Titolo III, Capo II (artt. 74-79).
La definizione di DPI, contenuta nell’art. 74, è ampia: si tratta di qualsiasi attrezzatura indossata dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi per la sicurezza o la salute, compresi accessori e complementi destinati allo stesso scopo.
Non rientrano invece nella categoria dei dispositivi di protezione individuali gli indumenti da lavoro ordinari, le uniformi non protettive, i materiali sportivi o quelli per l’autodifesa.
Il principio cardine, sancito dall’art. 75, è quello della sussidiarietà: i DPI vanno impiegati solo quando i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti tramite misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva o una diversa organizzazione del lavoro.
In altre parole, il DPI è l’ultima barriera di protezione, non la prima soluzione a cui ricorrere.
Facciamo un esempio: in un cantiere edile, prima di fornire ai lavoratori le imbracature anticaduta, il datore di lavoro deve valutare se il rischio di caduta dall’alto può essere eliminato con parapetti, reti di sicurezza o piattaforme elevatrici. Solo se queste misure non sono sufficienti o applicabili, l’imbracatura diventa lo strumento di protezione necessario.
Quali sono i dispositivi di protezione individuale
Il Regolamento UE 2016/425, richiamato dall’art. 76 del D.Lgs. 81/08, classifica i DPI in tre categorie in base al livello di rischio da cui proteggono:
- Categoria I – Rischi minimi
Sono rischi dei quali l’utilizzatore è normalmente in grado di percepire tempestivamente gli effetti. Esempi: occhiali da sole e guanti da giardinaggio. - Categoria II – Rischi intermedi
Sono dispositivi che proteggono da rischi che non rientrano né nella prima né nella terza categoria. Esempi: caschi, occhiali di protezione per lavori comuni e scarpe antinfortunistiche. - Categoria III – Rischi che possono causare danni gravi o irreversibili, come morte o lesioni permanenti. Esempi: respiratori per agenti tossici, imbracature anticaduta, tute per sostanze chimiche altamente pericolose, protezioni balistiche o per rischi letali.
Quali DPI vengono normalmente forniti ai lavoratori
Gli esempi di DPI sono numerosi e variano in base al tipo di rischio da prevenire.
- I dispositivi per la protezione delle mani comprendono guanti specifici per ogni attività: antitaglio, resistenti agli agenti chimici, termoresistenti, isolanti per lavori elettrici, oppure monouso in nitrile o lattice per usi sanitari. I guanti sono tra le dotazioni più diffuse, fondamentali tanto in ambito industriale quanto sanitario, dove si affiancano a mascherine e camici per garantire igiene e sicurezza.
- Per la protezione dell’udito si utilizzano gli otoprotettori, cioè, tappi auricolari modellabili o preformati e cuffie antirumore ad alta attenuazione, scelti in base ai decibel rilevati sul posto di lavoro.
- In ambito sanitario, i DPI comprendono tutte le protezioni delle vie respiratorie e contro gli agenti biologici: guanti, mascherine, visiere, camici, copricapo e talvolta calzari. Per gli operatori socio-sanitari (OSS), la dotazione tipica include guanti monouso, mascherine chirurgiche o FFP2, occhiali o visiere e camici idrorepellenti, indispensabili per prevenire il contatto con fluidi biologici.
La scelta dei dispositivi è sempre commisurata al rischio.
Facciamo un esempio: un’azienda che produce mobili fornisce ai propri operai guanti antitaglio per l’uso di macchine da taglio. Se dopo qualche mese introduce un nuovo macchinario con lame, non può limitarsi a “riciclare” i vecchi DPI. Deve rivalutare il rischio e, se necessario, fornire guanti con un livello di protezione superiore.
Obblighi del datore di lavoro in materia di dispositivi di protezione individuale
L’art. 77 del D.Lgs. 81/08 delinea un percorso preciso che il datore di lavoro deve seguire nella scelta e gestione dei DPI:
- valutare i rischi che non possono essere eliminati con altri mezzi
- individuare le caratteristiche che i DPI devono avere per fronteggiare quei rischi specifici
- confrontare le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato con quelle necessarie a fronteggiare il rischio
- aggiornare la scelta ogni volta che cambiano le condizioni di rischio
Una volta scelti i DPI, il datore di lavoro deve inoltre:
- mantenerli in efficienza (prevedendo manutenzione, riparazioni e sostituzioni)
- dare istruzioni comprensibili ai lavoratori sull’utilizzo dei DPI
- destinare ogni dispositivo a un uso personale
- informare il lavoratore sui rischi da cui il DPI lo protegge
- garantire una formazione adeguata, con addestramento specifico sull’utilizzo del DPI dove richiesto.
Sul piano sanzionatorio, la mancata fornitura dei DPI adeguati espone il datore di lavoro a sanzioni penali (arresto o ammenda, a seconda della gravità e della categoria del DPI omesso).
In caso di infortunio, è su di lui che ricade la responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore, oltre alla possibile chiamata in causa dell’art. 2087 c.c.:
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
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Diritti e doveri del lavoratore: come e quando usare i dispositivi
Anche il lavoratore ha obblighi precisi. In particolare, deve:
- sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro, quando previsti
- utilizzare i DPI conformemente alle istruzioni ricevute
- avere cura dei dispositivi assegnati, senza apportarvi modifiche di propria iniziativa
- riconsegnare i DPI secondo le procedure aziendali al termine dell’utilizzo
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto riscontrato
Facciamo un esempio: un lavoratore a cui vengono forniti occhiali protettivi non può sostituirli con un modello personale non certificato e se utilizza gli occhiali assegnati, ma si accorge che sono graffiati al punto da compromettere la visibilità, ha il dovere di segnalarlo subito.
Sanzioni: rischi per datori di lavoro e lavoratori in caso di inadempienza
Vediamo ora quali sanzioni sono previste in caso di inadempienza del lavoratore e del datore di lavoro.
Sanzioni per il datore di lavoro
La mancata valutazione dei rischi, la mancata fornitura dei DPI o la mancata formazione sono sanzionate penalmente, con pene che possono arrivare all’arresto nei casi più gravi (in particolare per omissioni relative a DPI di III categoria), oltre ad ammende significative.
Sanzioni per il lavoratore o la lavoratrice
L’inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 78 (ad esempio il mancato utilizzo dei DPI messi a disposizione) può comportare sanzioni disciplinari, fino al licenziamento nei casi più seri, oltre a sanzioni pecuniarie.
Alcune risposte a domande frequenti che riceviamo in Studio
A cosa servono i dispositivi di protezione individuale?
I DPI servono a proteggere il lavoratore da uno o più rischi per la sua sicurezza o salute nell’attività lavorativa, quando tali rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti con misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva (art. 74 e art. 75, D.Lgs. 81/08).
Le attrezzature di soccorso sono DPI?
No. L’art. 74, comma 2, del D.Lgs. 81/08 esclude espressamente dalla definizione di DPI le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio, così come le attrezzature di protezione delle forze armate e di polizia, i mezzi di trasporto, i materiali sportivi e quelli per l’autodifesa.
Che differenza c'è tra DPI e DPC?
I DPI (dispositivi di protezione individuale) proteggono il singolo lavoratore che li indossa, mentre i DPC (dispositivi di protezione collettiva, come parapetti, reti di sicurezza o impianti di aspirazione) proteggono contemporaneamente più persone esposte allo stesso rischio. Il principio di sussidiarietà stabilito dall’art. 75 impone di dare priorità ai DPC: i DPI vanno impiegati solo quando le misure collettive non sono sufficienti o applicabili.
Che scopo hanno i dispositivi di protezione individuale?
Lo scopo dei DPI è ridurre l’esposizione del lavoratore a un rischio residuo, cioè quello che permane anche dopo l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnica e organizzativa possibili. Non eliminano il rischio alla fonte, ma limitano le conseguenze dannose per chi lo indossa.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, reddito di cittadinanza, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, nella redazione dei contratti e in tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.