Distacco del lavoratore e limiti per le aziende
- 12 Giugno 2024
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti

Il distacco del lavoratore è un istituto importante nel diritto del lavoro che prevede la possibilità di assegnare, in maniera temporanea, un dipendente presso un’altra azienda per la quale dovrà prestare i suoi servizi. Questa pratica può essere adottata per diverse ragioni, tra cui la necessità di rispondere a esigenze specifiche di produzione, la copertura di carenze di personale o lo sviluppo di competenze professionali.
Ma cosa si intende esattamente e quando può essere attuata dal datore di lavoro? Lo vediamo in questo articolo.
Cos’è il distacco del lavoratore
In genere, un datore di lavoro non può assumere e retribuire un dipendente per poi porre la sua attività a favore di un altro soggetto. Il distacco del lavoratore è però un’eccezione a questa regola: permette una separazione tra il datore di lavoro formale (distaccante) che assume il dipendente e mantiene il rapporto di lavoro e il beneficiario effettivo del lavoro (distaccatario). I dipendenti oggetto di questo trasferimento sono invece chiamati lavoratori “distaccati”.
Facciamo un esempio: immaginiamo l’azienda Alfa, specializzata in servizi informatici, che distacca il dipendente Tizio presso l’azienda Beta per installare e avviare un determinato sistema, che richiede la sua presenza fissa per un certo periodo di tempo.
Alfa è il distaccante. Tizio è il distaccato. Beta è il distaccatario.
Ecco l’istituto del distacco, rappresentato con un’infografica:

La legge che consente questa dissociazione è l’art. 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo la quale il distacco del lavoratore si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Le motivazioni possono essere molteplici, come la necessità di creare sinergie, di occuparsi della copertura di carenza di personale, di acquisire, trasmettere e condividere know how o ancora di realizzare progetti comuni e condivisi.
È bene specificare che il distacco non produce un nuovo rapporto lavorativo con il terzo beneficiario: ha piuttosto l’effetto di modificare le modalità di svolgimento dell’attività rispetto a quanto deciso dalle parti nell’originale contratto di lavoro.
I requisiti del distacco del lavoratore: quando può essere adottato dal datore di lavoro?
Come visto, il distacco dei lavoratori è consentito nei limiti stabiliti dalla legge e dalle normative vigenti. Tuttavia, affinché il distacco sia legittimo, devono essere soddisfatti alcuni requisiti:
- Sussistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante che deve persistere per tutta la durata del distacco. Questi deve essere specifico, rilevante e concreto e, da accertare caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. Tale interesse può riguardare qualsiasi aspetto produttivo rilevante per il datore di lavoro, anche se non strettamente economico.
- Temporaneità: il distacco deve necessariamente essere temporaneo e non definitivo. Tuttavia, questa regola non influisce sulla lunghezza specifica del periodo di distacco, che potrebbe anche essere prolungato, purché non corrisponda all’intera durata del rapporto di lavoro.
- Svolgimento di una determinata attività lavorativa: il dipendente distaccato deve essere impiegato in compiti mirati e necessari per soddisfare i bisogni specifici del datore di lavoro che lo distacca. Di conseguenza, il distacco non può semplicemente tradursi in una disponibilità generica del personale senza che sia stata concordata una chiara assegnazione di compiti prestabiliti.
Altri punti che devono essere rispettati:
- Conformità alla normativa: il datore di lavoro deve rispettare le disposizioni legislative e contrattuali in materia di distacco dei lavoratori. Queste normative possono variare da paese a paese e possono includere requisiti specifici relativi alla durata massima del distacco, alla procedura da seguire e ai diritti dei lavoratori durante il periodo di distacco.
- Rispetto dei diritti dei lavoratori: durante il periodo di distacco, i lavoratori distaccati mantengono i propri diritti previsti dalla legge e dal contratto di lavoro, compresi il salario, le ferie e le altre prestazioni lavorative. Il datore di lavoro è tenuto a garantire che i lavoratori siano sempre trattati in modo equo e rispettoso durante il periodo di distacco.
- Motivazioni valide: il distacco dei lavoratori deve essere giustificato da motivazioni valide, come la necessità di rispondere a esigenze aziendali specifiche o di fornire opportunità di formazione e sviluppo professionale ai dipendenti. Il datore di lavoro non può utilizzare il distacco come mezzo per eludere le proprie responsabilità nei confronti dei lavoratori o per danneggiare i loro interessi.
- Consenso dei lavoratori: in alcuni casi, il consenso dei lavoratori interessati può essere richiesto prima di procedere con il distacco. Tuttavia, ci sono situazioni in cui il distacco può essere imposto unilateralmente dal datore di lavoro, ad esempio in caso di necessità improcrastinabili o di emergenze aziendali. Il datore può disporre quindi il distacco del lavoratore, senza necessità del consenso di quest’ultimo, nell’ambito del suo potere direttivo e organizzativo, fatta salva l’ipotesi in cui il distacco non comporti cambiamento di mansioni.
Infatti, il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 stabilisce determinati requisiti che devono essere soddisfatti per garantire la validità del distacco in circostanze specifiche, tra cui:
- il consenso del lavoratore interessato per i distacchi che comportano un mutamento di mansioni;
- la possibilità di distaccare un dipendente presso un’unità produttiva situata a più di 50 km dalla sede abituale solo per ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive debitamente comprovate.
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Illegittimità del distacco del lavoratore
Come abbiamo visto, questi requisiti sono fondamentali e devono essere sempre rispettati. Purtroppo, però, l’istituto del distacco del lavoratore non è sempre utilizzato in modo corretto. Ad esempio, non può limitarsi a un mero interesse al corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui (Circolare Ministero del Lavoro 28 giugno 2005), come invece avviene nella somministrazione di lavoro, consentita solo alle agenzie per il lavoro autorizzate dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003. Nel caso della somministrazione, infatti, il somministratore persegue esclusivamente il proprio interesse economico derivante dalla fornitura di manodopera. Al contrario, nel distacco, il datore di lavoro (distaccante) mira a soddisfare un interesse produttivo specifico, come l’efficienza operativa della propria azienda.
Inoltre, il distaccatario assume anche l’onere di pagare i salari e i contributi previdenziali dovuti per il lavoratore distaccato, nel caso in cui il distaccante non lo abbia fatto. Secondo la normativa, deve compiere tutte le azioni necessarie per istituire o gestire il rapporto di lavoro per il periodo in cui il distacco è avvenuto, se ciò non è stato fatto dal distaccante.
Nel caso in cui manchi il consenso del dipendente per un distacco che comporti un cambio di mansioni, o se non vi sono ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive per un distacco presso una sede distante più di 50 km dalla sede abituale di lavoro, secondo la giurisprudenza il lavoratore distaccato ha il diritto di rifiutare il distacco o di fare ricorso in tribunale per contestarne la legittimità e chiedere il ripristino del proprio posto di lavoro originario, oltre al risarcimento dei danni subiti (Cassazione n. 9530/2002). In aggiunta, in caso di distacco che non rispetti i requisiti legali, sono previste sanzioni amministrative sia per l’azienda che distacca che per quella che riceve il lavoratore distaccato.
Nel caso in cui i diritti del lavoratore distaccato non siano riconosciuti o tutelati o nel caso in cui si intenda avvalersi dell’istituto del distacco del lavoratore, è opportuno rivolgersi a un avvocato esperto in diritto del lavoro.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, redazione dei contratti e tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.