Infortuni sul lavoro: la situazione in Italia
- 31 Gennaio 2020
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti
La situazione degli infortuni sul lavoro in Italia delinea un quadro grave. Se guardiamo ai dati e ai singoli casi, ci accorgiamo che non è sbagliato dire che si tratta di una vera e propria strage: dagli incidenti lungo il tragitto casa – lavoro a quelli in cantiere, fino alle malattie causate dal contatto con sostanze cancerogene, nel nostro Paese si continua a morire e a ferirsi seriamente.
Nel 2019 gli infortuni hanno registrato un lieve calo: tra gennaio e novembre i decessi hanno sfiorato il migliaio, e 590.00 sono state le denunce di infortunio presentate all’Inail (rispetto al 2018 si parla di un -0,2% di infortuni e di un -4,7% di incidenti mortali). Ma sono aumentate le patologie di origine professionale, causate dall’attività lavorativa o dalla vicinanza a luoghi esposti all’amianto: la percentuale, rispetto al 2018, è cresciuta del 2,7%. In tema infortuni, sono diminuiti quelli occorsi ai lavoratori tra i 30 e i 54 anni d’età, ma sono aumentati quelli che per vittima hanno avuto un under 30 o un over 55.
Nonostante la lieve diminuzione, l’Inail segnala che non si tratta di una flessione rassicurante. Il calo riguarda infatti gli incidenti plurimi, che comportano la morte contemporanea di due o più lavoratori. E le malattie non si arrestano: prevalentemente, queste riguardano il sistema osteo-articolare e il tessuto connettivo, il sistema nervoso, l’orecchio, il sistema respiratorio e i tumori.
Gli infortuni sul lavoro possono dunque essere diversi fra loro e di diversa natura.
Vediamo cosa si intende per infortunio sul lavoro, come distinguerlo dalla malattia e quali sono gli obblighi a carico del datore di lavoro.
Che cosa si intende per infortunio sul lavoro?
Per infortunio sul lavoro si intende l’evento traumatico avvenuto per causa violenta sul luogo di lavoro, o in occasione di lavoro, che comporti per il lavoratore o la lavoratrice l’impossibilità di lavorare per almeno un giorno.
Con il D.P.R. n. 1124 del 1965, i legislatori hanno introdotto un’assicurazione obbligatoria che tutela le vittime di infortunio sul lavoro (o di infortunio in itinere, occorso dunque lungo il tragitto per raggiungere il lavoro o per rientrare a casa), e che permette loro di accedere a prestazioni sanitarie e di ricevere un indennizzo il cui importo cresce al crescere della gravità dell’evento.
Perché si possa parlare di infortunio sul lavoro è necessario dunque che il lavoratore sia deceduto o che la sua salute si sia compromessa in seguito ad un evento traumatico; che tale evento sia collegabile all’attività lavorativa svolta e che sia ravvisabile la causa violenta dell’evento.
Infortunio e malattia: quali sono le differenze
Dal punto di vista giuslavoristico bisogna distinguere tra infortunio e malattia professionale: nel primo caso, la lesione della salute avviene per causa violenta; nel secondo caso, per causa progressiva. L’infortunio e la malattia professionale possono causare un danno biologico al lavoratore.
Quindi parliamo anche delle reazioni psicofisiche che il lavoratore può sviluppare a causa di situazioni di stress o di fatica dovute al lavoro svolto? Sì. L’articolo 28 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – chiarisce che la valutazione dei rischi deve riguardare anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato.
Negli ultimi anni, infatti, l’Italia ha recepito la normativa europea sulla tutela del lavoratore, che tiene conto non solo del danno fisico in sé per sé, ma anche delle conseguenze di un’eccessiva esposizione allo stress.
Un rischio evidenziato di recente anche dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanità), che ha classificato il burnout – l’esaurimento da lavoro – come uno dei “fattori che influenzano la salute”.
L’infortunio sul lavoro non è limitato al luogo in cui la persona presta l’attività lavorativa, ma può avvenire anche “in itinere”, cioè nel tragitto casa-lavoro. Il D.Lgs n. 38 del 2000 ha infatti fatto rientrare nella copertura assicurativa anche gli incidenti che avvengono lungo il tragitto per e da il luogo di lavoro, a patto che:
- si verifichino lungo il normale tragitto casa – lavoro, senza che il lavoratore abbia compiuto deviazioni o interruzioni
- le deviazioni non siano dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti
- quando l’infortunio avvenga utilizzando un mezzo proprio un proprio mezzo di trasporto, può essere riconosciuto l’indennizzo nella sola ipotesi in cui l’uso del mezzo diverso da quello pubblico sia reso necessario dalla impossibilità di altra ragionevole scelta. Infatti, la copertura assicurativa riguarda sia l’utilizzo dei mezzi pubblici che l’impiego di un veicolo privato, a patto che l’utilizzo di quest’ultimo sia necessario per l’assenza di mezzi che coprono la tratta o per l’impossibilità coi medesimi di raggiungere il luogo di lavoro con puntualità.
Sanzioni penali a carico del datore di lavoro
Il datore di lavoro, o gli addetti alla sicurezza sul luogo di lavoro, possono essere penalmente sanzionabili per lesioni colpose o per omicidio colposo qualora il lavoratore subisca un infortunio o nel caso in cui muoia.
La colpa deve consistere nella mancata osservanza delle regole che disciplinano l’adozione di adeguate misure di sicurezza. È bene sapere dunque che:
- quando l’infortunio causa lesioni guaribili in più di 40 giorni, il reato è perseguito d’ufficio dall’Autorità giudiziaria; quando invece la guarigione avviene prima dei 40 giorni, il reato deve essere denunciato dal lavoratore
- l’omicidio colposo comporta invece sempre un’azione penale da parte del Procuratore della Repubblica, informato dall’INAIL
Infortuni e malattie devono per forza essere comunicati alle autorità?
La Legge 9 agosto 2013, n. 98, esonera il datore di lavoro dall’obbligo di comunicare infortuni e malattie all’autorità locale di pubblica sicurezza. Egli dovrà quindi limitarsi a denunciarli all’istituto assicuratore che, in questo modo, potrà procedere con il risarcimento del lavoratore.
Tuttavia, ogni caso è a sé e sarebbe opportuno affidarsi sempre alla consulenza di un avvocato del lavoro che saprà indicare la strada migliore per tutelare sia il datore di lavoro che il lavoratore o la lavoratrice che ha subìto il danno.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, redazione dei contratti e tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.