L’irriducibilità della retribuzione e l’assorbibilità del superminimo: cosa dice la legge
- 16 Giugno 2025
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti

“Il mio datore di lavoro può ridurre la mia retribuzione?” oppure “Il datore di lavoro può diminuire l’ammontare della retribuzione percepita da un dipendente?”, o ancora “Esiste una retribuzione minima e nel caso può essere aumentata?”. Ecco alcune domande che abbiamo ricevuto di recente, nell’ambito di una consulenza in diritto del lavoro.
In questo articolo, rispondiamo ai medesimi quesiti, approfondendo due concetti importanti: l’irriducibilità della retribuzione e l’assorbibilità del superminimo.
Il principio di irriducibilità della retribuzione
Il principio di irriducibilità della retribuzione, sancito dal complesso delle norme vigenti, tra cui l’articolo 2103 del Codice Civile, che stabilisce che la retribuzione che era stata concordata al momento dell’assunzione non possa essere ridotta, neanche se, successivamente, datore di lavoro e lavoratore si accordano per diminuirla.
La legge italiana prevede una serie di tutele a favore del dipendente, affinché la retribuzione gli permetta di vivere dignitosamente.
È l’articolo 36 della Costituzione a stabilirlo: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Il principio di irriducibilità vale anche in caso di demansionamento, cioè l’attribuzione al lavoratore o alla lavoratrice di mansioni inferiori a quelle definite nel contratto di lavoro. Infatti, l’articolo 2013 del c.c. prevede che il dipendente abbia diritto “alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.” Anche in caso di passaggio ad altra mansione, il lavoratore e la lavoratrice conservano il diritto di mantenere inalterata la loro retribuzione.
Dunque, per rispondere alla domanda “Il mio datore di lavoro può ridurre la mia retribuzione?”, possiamo dire che la risposta è no.
L’irriducibilità vale anche se il dipendente percepisce una retribuzione superiore al CCNL
“Il datore di lavoro può diminuire l’ammontare della retribuzione percepita da un dipendente?”. Il secondo quesito che ci è stato posto riguarda il caso di un lavoratore che percepiva una retribuzione superiore a quella prevista dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), rispetto alle mansioni svolte effettivamente e che sono rimaste invariate nel tempo. La risposta, anche in questo caso, è no.
Infatti, per poter annullare il contratto individuale che stabilisce la retribuzione superiore, il datore di lavoro deve dimostrare che il compenso è stato determinato per errore, altrimenti vale il principio della irriducibilità della retribuzione (Fonte: WikiLabour).
L’irriducibilità non vale per gli straordinari
Diverso è il caso del compenso percepito per gli straordinari, che non rientrano nella retribuzione normale, anche perché il datore di lavoro non può verificare che il lavoro straordinario venga effettivamente svolto e può decidere di non concedere straordinari. Quindi, in questa situazione, non vale il principio di irriducibilità (Fonte WikiLabour).
Contestualmente all’assunzione, ed entro 60 giorni, il lavoratore è chiamato a partecipare ad un corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza.

Cos’è il superminimo
Passiamo ora all’ultimo quesito che ci è stato posto: “Esiste una retribuzione minima e nel caso può essere aumentata?”. Per rispondere alla domanda, dobbiamo approfondire il concetto di superminimo e della sua assorbibilità.
Il superminimo è un incremento retributivo che si aggiunge ai minimi contrattuali (o minimi tabellari) previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Può essere riconosciuto su base individuale – in questo caso viene spesso definito anche “ad personam” o “aumento di merito” – oppure in forma collettiva. Insieme ai minimi tabellari e agli scatti di anzianità, il superminimo concorre a determinare quella che viene comunemente chiamata la paga base di fatto.
In origine, questo elemento retributivo era strettamente connesso alla particolare diligenza e produttività del lavoratore. Oggi, invece, il superminimo è frequentemente oggetto di trattativa al momento dell’assunzione: una volta concordato l’importo complessivo della retribuzione, la parte che eccede i minimi contrattuali viene indicata come superminimo.
Dunque, per rispondere alla domanda sull’esistenza di una retribuzione minima e se questa possa essere aumentata, la risposta è sì: i minimi contrattuali possono essere “aumentati” con il superminimo.
E se i contratti collettivi di lavoro – o il contratto individuale stipulato col datore di lavoro – portano a un aumento della retribuzione minima, il superminimo viene conteggiato ancora o viene assorbito nell’aumento?
Ecco che si parla di assorbibilità del superminimo. Vediamo cos’è.
Cosa si intende con assorbibilità del superminimo?
Per superminimo assorbibile si intende quella parte della retribuzione aggiuntiva che può essere compensata – totalmente o parzialmente – in caso di successivi aumenti salariali dovuti, ad esempio, al rinnovo migliorativo di un contratto collettivo, aziendale o individuale, oppure a un passaggio di livello.
In pratica, l’incremento retributivo previsto dal nuovo inquadramento o contratto può “riassorbire” il superminimo, riducendone l’incidenza o annullandolo, a seconda di quanto stabilito dalle parti.
Facciamo un esempio per capire meglio.
Immaginiamo che un lavoratore percepisca una retribuzione composta da un minimo contrattuale di € 1.400,00 e da un superminimo assorbibile di € 300,00, per un totale mensile di € 1.700,00.
Successivamente, il contratto collettivo nazionale viene rinnovato e prevede un aumento dei minimi tabellari, che passano da € 1.400,00 a € 1.500,00.
Poiché il superminimo è assorbibile, l’aumento di € 100,00 previsto dal nuovo contratto non si somma integralmente alla retribuzione, ma viene sottratto dal superminimo. Di conseguenza, il nuovo superminimo si riduce a € 200,00 e la retribuzione complessiva rimane invariata a € 1.700,00.
Invece, quando il superminimo è non assorbibile, l’aumento stabilito dal rinnovo contrattuale si aggiunge alla retribuzione base, senza intaccare l’importo del superminimo stesso.
Per evitare ambiguità, è fondamentale che la natura del superminimo – assorbibile o non assorbibile – sia chiaramente specificata negli accordi firmati dalle parti coinvolte: lavoratori, rappresentanze sindacali e datori di lavoro. In caso di dubbio, è sempre possibile rivolgersi a un Avvocato per la redazione del contratto di lavoro.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, reddito di cittadinanza, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, nella redazione dei contratti e in tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.