Lavoro, disabilità e legge 104: cosa prevede la legge

Promulgata nel 1992, la legge 104 è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate [con una dicitura oggi superata dato che in genere si usa riferirsi a persone disabili o portatrici di invalidità]”. È dunque una legge che si rivolge ai disabili e ai loro familiari, affinché la persona portatrice di handicap raggiunga l’autonomia e l’integrazione sociale (nel massimo grado possibile, in riferimento alla sua condizione) attraverso un adeguato sostegno a lei e alla sua famiglia.

Legge 104, a chi si applica

La legge 104 si applica alle persone con disabilità, nello specifico a chi presenta “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Per richiedere l’accertamento della disabilità è necessario che il medico curante del disabile compili il certificato introduttivo e lo trasmetta all’INPS. Tale certificato deve contenere la natura delle infermità invalidanti o delle patologie invalidanti o ingravescenti del soggetto, i suoi dati anagrafici e – se presente – la sussistenza di una patologia oncologica. Contestualmente, il cittadino (o un suo familiare) trasmette la domanda all’INPS per via telematica. Verrà dunque fissata una data per la visita, che sarà condotta dalla Asl per mezzo di una commissione medica.

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La formazione e l’inserimento del disabile

Successivamente all’entrata in vigore della Legge 104, le Regioni sono state chiamate ad istituire un albo degli enti, delle istituzioni, delle cooperative (sociali, di lavoro e di servizi), dei centri di lavoro guidato, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che favoriscono l’inserimento lavorativo di persone disabili. Inoltre, devono inserire la persona con disabilità nei corsi di formazione dei centri pubblici e privati.

Agli allievi che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari devono essere forniti le attrezzature e i sussidi necessari ad ottenere una qualifica secondo attività di formazione specifiche e individualizzate. Il disabile può essere inserito in classi comuni, oppure in corsi specifici o prelavorativi, tenendo conto delle sue capacità ed esigenze. Al termine della frequenza riceverà un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria. Qualora le sue condizioni lo rendessero necessario, i corsi di formazione possono essere organizzati all’interno di strutture riabilitative.

Fondamentale, come stabilito dall’Art.19, è la valutazione della disabilità e – dunque – della capacità lavorativa. Aspetti che vengono valutati da una commissione appositamente istituita: in caso di disabili psichici è necessaria la presenza di uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche. L’obiettivo è infatti l’individuazione di un impiego compatibile con le minorazioni psichiche dell’individuo, e con la sua capacità lavorativa e relazionale.

La persona con disabilità deve poter partecipare ai concorsi pubblici e alle prove d’esame per l’abilitazione della professione utilizzando gli ausili e nei tempi di cui ha bisogno (specificandone l’esigenza nella domanda di partecipazione). Se però la sua invalidità supera l’80%, non è tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva.

Legge 104, le agevolazioni sul lavoro di disabili e familiari

La legge 104 riguarda anche i familiari della persona disabile. L’articolo 7 prevede il loro coinvolgimento nei programmi di cura e di riabilitazione, mentre l’articolo 8 destina al nucleo familiare interventi di carattere socio-psico pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico. Infine, l’articolo 33 prevede che il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con disabilità (oppure il coniuge o un parente) abbia diritto ad appositi permessi retribuiti.

Che lavori nel settore pubblico o privato, il familiare che assiste con continuità una persona disabile ed è con lui o lei convivente, ha dunque il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al suo domicilio. Non può essere trasferito senza il suo consenso e, presentando l’apposita domanda, può usufruire di permessi speciali retribuiti.

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti se:

  • disabili gravi
  • genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili gravi
  • coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili gravi (il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

Ai disabili gravi spettano riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro e 3 giorni di permesso al mese (frazionabili in ore).

La Legge 104 dà infine al lavoratore con disabilità la possibilità di scegliere con priorità la sede dell’ente pubblico che lo ha assunto a lui più consona.

Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici

L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, redazione dei contratti e tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.

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