Lavoro part-time: tipi, limiti, retribuzione

Previsto dall’ordinamento italiano, il lavoro part-time può essere di tre diverse tipologie e stabilisce per il dipendente precisi diritti.

Cosa significa lavoro part-time

Il lavoro part-time (o lavoro a tempo parziale), previsto dall’ordinamento italiano, è un tipo di impiego subordinato che può essere a tempo determinato o indeterminato. La sua caratteristica principale è che l’orario lavorativo concordato nel contratto con il datore di lavoro è ridotto rispetto a quello previsto dal tempo pieno.

La normativa, nel nostro Paese, fissa a 40 le ore settimanali dei lavoratori a tempo pieno. Ci sono però contratti di lavoro che stabiliscono un limite inferiore e c’è, per i datori di lavoro, la possibilità di assumere dipendenti part-time (in genere le ore minime sono 16 a settimana, ma i contratti più diffusi ne prevedono tra le 20 e le 30).

Ma quali sono le regole di un lavoro part-time e quali le diverse tipologie?

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Part-time, le diverse tipologie

Le tipologie di part-time applicabili sono tre, ciascuna di essere prevede ha determinate caratteristiche:

  • Part-time orizzontale
    Il lavoratore è impegnato tutti i giorni ma, anziché lavorare le canoniche 8 ore, ne lavora 5 o 6.
  • Part-time verticale
    Il dipendente lavora solo alcuni giorni delle settimana, del mese o dell’anno.
  • Part-time misto
    È caratterizzato da una combinazione tra part-time orizzontale e part-time verticale: gli orari di lavoro sono “flessibili”, basati sulle esigenze che l’azienda ha nei diversi periodi dell’anno.

Ciascuna delle tipologie può prevedere clausole flessibili ed elastiche, e dunque la possibilità per il datore di lavoro di spostare e di aumentare ore e giorni lavorativi in base alle necessità dell’azienda.

I diritti del lavoratore part-time

A disciplinare il lavoro part-time è l’articolo 4 del Dlgs. 81/2015, che così recita: “Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale”.

Gli articoli successivi stabiliscono che:

  • il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova;
  • nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Fatta salva la parità di diritti per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale, ai secondi vengono garantiti:

  • la paga oraria, che non deve differire da quella di chi nell’azienda svolge la stessa mansione a tempo pieno;
  • i permessi, il congedo parentale e le ferie: se il part-time è orizzontale, il lavoratore ha diritto allo stesso numero di giorni del dipendente full-time; se il part-time è verticale o misto, i giorni di ferie devono essere proporzionati alle giornate lavorate;
  • gli assegni familiari, seppure di importo ridotto poiché rapportati alle ore lavorate.

Il lavoratore a tempo parziale può inoltre eseguire del lavoro supplementare, purché le ore non eccedano le 40 settimanali; se il part-time è verticale o misto, poi, può anche effettuare straordinari in una misura inferiore alle 250 ore annue.

Qual è la retribuzione di un lavoratore part-time? A stabilirlo è il CCNL di riferimento: il dipendente non può dunque percepire in busta paga un compenso inferiore alla retribuzione lorda minima stabilita per Legge.

Da full-time a part-time: quando è possibile modificare il contratto di lavoro

Il lavoratore ed il datore di lavoro possono sempre accordarsi per il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale. A prescindere dall’accordo tra le parti, e quindi anche quando quseto manchi, è comunque possibile per un lavoratore passare da un contratto full-time ad un contratto part-time in diversi casi:

  • quando è affetto da patologie oncologiche o da patologie cronico-degenerative;
  • al posto del congedo parentale o nei limiti del congedo parentale ancora spettante, a condizione che la riduzione non sia superiore al 50% dell’orario a tempo pieno;
  • quando necessita di assistere coniugi, genitori o figli affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative;
  • in caso di figlio convivente portatore di handicap, con un’età inferiore ai 13 anni;
  • quando necessita di assistere una persona convivente con percentuale di invalidità del 100%, bisognosa di assistenza continua.

L’accordo deve risultare da un apposito atto scritto ed essere trasmesso con modello Unilav al Centro per l’impiego entro 5 giorni dalla sua stipulazione. Allo stesso modo è possibile la trasformazione del contratto da part-time a full-time, e può tornare a lavorare a tempo pieno il dipendente costretto a ridursi il suo orario lavorativo per comprovate necessità.

È infine possibile la stipulazione di più contratti a tempo parziale con aziende diverse, purché le ore di lavoro settimanali totali non eccedano le 40.

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