Liberi professionisti false partite IVA: quando si verificano e sanzioni
- 19 Giugno 2020
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti
Nel mondo del lavoro di oggi, sempre più spesso gli imprenditori scelgono di affidarsi ai lavoratori temporanei e ai professionisti con partita IVA: i loro costi sono sicuramente inferiori rispetto a quelli richiesti dall’assunzione di un dipendente a tempo indeterminato, e le loro figure in certi casi rispondono meglio alle caratteristiche di flessibilità che il lavoro moderno richiede.
Tuttavia, esistono casi in cui il confine tra lavoro dipendente subordinato e lavoro autonomo è labile. Tanto che, al verificarsi di determinate condizioni, si parla di “false partite IVA”.
Lavoratore a partita IVA o lavoratore subordinato?
Quando una cosiddetta “partita IVA” viene considerata “falsa” e fa scattare i controlli (con le conseguenti sanzioni)? Ad esempio, quando ha un solo committente e un solo rapporto di lavoro continuativo.
Oppure nei casi in cui il lavoratore autonomo viene trattato a tutti gli effetti come un lavoratore subordinato. Ciò succede quando il lavoratore ha una sua postazione di lavoro fissa nella sede del committente, orari e retribuzione costanti, ma soprattutto riceve le direttive dal committente/datore di lavoro per lo svolgimento della sua attività.
Perché in determinati casi una azienda preferisce optare per un lavoratore autonomo con partita IVA rispetto ad un dipendente?
La motivazione è di solito economica: un professionista con partita IVA non ha diritto ad una serie di diritti che la legge riconosce al lavoratore subordinato ed è quindi meno costoso per l’azienda, che non deve pagare i contributi previdenziali, lo stipendio durante le ferie, i permessi retribuiti e tutte le altre tutele previste per chi ha un contratto di lavoro subordinato.
Tuttavia, l’azienda che ricorre ad un lavoratore autonomo e che instaura con lui o con lei una collaborazione del tutto simile a quella prevista in un rapporto di lavoro dipendente, corre il rischio di subire i controlli dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con conseguenti sanzioni a carico del datore di lavoro e regolarizzazione della retribuzione e dei contributi previdenziali (ai fini pensionistici) a favore del dipendente.
Presunzione di subordinazione, quando non si applica
Se l’Ispettorato Territoriale del Lavoro sospetta una subordinazione può effettuare un controllo nel territorio di sua competenza provinciale. Tuttavia, il regime della subordinazione non può essere riconosciuto:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d-bis) alle collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, redazione dei contratti e tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.