Licenziamento da social network: perdere il lavoro per un commento
- 15 Dicembre 2025
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti
Si può essere licenziati per un commento sui social network? In linea di principio, è possibile. Dunque, la risposta a questa domanda è affermativa, ma merita un approfondimento e valutazione caso per caso.
Infatti, i social network sono numerosi, diversi fra loro e in continua evoluzione. Basti pensare che lo stesso commento ha una rilevanza differente a seconda di dove viene postato. Per esempio, un commento pubblico su Facebook può non equivalere a un’opinione personale espressa in una chat chiusa e riservata a poche persone come quella di WhatsApp: il primo è visibile a chiunque acceda o veda il post, la seconda, invece, può essere fruita solo da chi riceve quel messaggio.
Inoltre, lo sviluppo tecnologico è così rapido che anche queste differenze possono rapidamente venire meno. Per questo, nei prossimi paragrafi, ci limiteremo a una riflessione che non entra nel merito del singolo social network, ma che sarà di più ampio respiro.
Speriamo possa essere di aiuto nel comprendere come muoversi su queste piattaforme per non incorrere nel rischio di licenziamento.
Partiamo ricordando un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione: la libertà di espressione.
Libertà di espressione: un diritto fondamentale del lavoratore e della lavoratrice
La libertà di espressione è uno dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione, all’articolo 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure (…)”.
A questo, si aggiunge anche l’articolo 15, per cui:
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.”
Dunque, la corrispondenza – lettere, mail, messaggi – deve essere libera e segreta.
Anche lo Statuto dei Lavoratori, agli articoli 1 e 8 del Titolo I dedicato alla “libertà e dignità del lavoratore”, riconosce e protegge la possibilità per ogni lavoratore e lavoratrice di manifestare liberamente il proprio pensiero. Riportiamo qui di seguito i due articoli dello Statuto:
Articolo 1: “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.”
Articolo 8: “È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.”
Dunque, la libertà di espressione si estende anche all’ambiente di lavoro, che viene considerato una delle “formazioni sociali” in cui si sviluppa la personalità umana, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Libertà di espressione nell’era digitale
Nell’era digitale, però, l’espressione del pensiero passa sempre più attraverso canali informatici e social: e-mail, messaggi, commenti e post sui social network. Queste tecnologie pongono nuove sfide all’equilibrio tra libertà individuale e tutela degli interessi aziendali.
Infatti, se da un lato è necessario evitare comportamenti che ledano l’immagine o la riservatezza dell’impresa, dall’altro non si può limitare il diritto del lavoratore a esprimere opinioni, critiche o riflessioni personali, purché nel rispetto della correttezza e della buona fede.
Il bilanciamento tra libertà d’espressione e poteri del datore di lavoro non è mai definitivo: deve essere costantemente riesaminato alla luce dei mutamenti tecnologici e sociali.
Alcune recenti sentenze aiutano a chiarire i limiti entro cui muoversi per garantire al lavoratore o alla lavoratrice il diritto di esprimere le proprie opinioni e al datore di lavoro, di non subire un danno di immagine.

Sentenze sul licenziamento per commento sui social
Due sentenze della Corte di cassazione sono emblematiche nel comprendere i casi in cui si può essere licenziati per l’uso dei social network.
Il lavoratore viene licenziato perché pubblica sul suo profilo Facebook un commento offensivo nei confronti dell’azienda
La sentenza della Corte di cassazione numero 27939 del 13 ottobre 2021 riguarda il caso di un lavoratore che ha impugnato il licenziamento per giusta causa, subìto per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook un post in cui offendeva gravemente i superiori e la dirigenza dell’azienda.
In questo caso la Corte ha respinto l’impugnazione del licenziamento per diversi motivi, tra cui il fatto che il messaggio non era stato diffuso in una chat privata e chiusa, ma in uno spazio che può essere assimilato a una bacheca.
Infatti, se è vero che i post del profilo potevano essere visti soltanto dagli utenti considerati dal titolare dell’account come “amici” – e quindi non da tutti gli utenti di Facebook – è anche vero che l’elenco di questi amici può essere modificato facilmente.
Quindi non è possibile avere un numero di destinatari determinato o determinabile, che è uno dei criteri per cui la legge considera una comunicazione “privata”.
Inoltre, il commento offensivo era visibile a una pluralità di persone, riconducendo il caso alla fattispecie della diffamazione. A questo proposito è utile richiamare l’articolo 595 del Codice penale:
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate.”
La lavoratrice viene licenziata perché pubblica il video di una cliente su una chat di WhatsApp
di una lavoratrice che ha impugnato il licenziamento per giusta causa per aver pubblicato un video derisorio, relativo a una cliente, su una chat di WhatsApp, di cui facevano parte 14 dipendenti dello stesso negozio in cui era impiegata.
In questo caso, la Corte ha accolto l’impugnazione perché, considerando le caratteristiche e la destinazione del messaggio – un numero determinato di persone – e le cautele di riservatezza del tipo di piattaforma utilizzata per inviarla, si è trattato di un caso che gode delle garanzie di libertà e segretezza previste dall’articolo 15 della Costituzione, relativamente alla corrispondenza e a ogni altra forma di comunicazione. Questo tipo di comunicazione non integra giusta causa di licenziamento.
Corrispondenza VS post pubblico
Dunque, la Corte di cassazione ha distinto due situazioni:
- le comunicazioni destinate a un pubblico indifferenziato e a disposizione di tutti
- le comunicazioni che avvengono tra due o più persone determinate, anche in chat, e che sono coperte da riservatezza
In entrambi i casi, vi era un’offesa grave ai danni di qualcuno ma, la differenza, sta nel mezzo utilizzato. Volendo fare un esempio molto semplice: un post su Facebook è assimilabile a un volantino denigratorio affisso nella bacheca di un ufficio, mentre un messaggio su WhatsApp è assimilabile a una lettera inviata a un numero determinato di persone.
Pertanto, nell’esprimere le proprie opinioni è sempre bene ricordare cosa si sta dicendo, verso chi e dove.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, reddito di cittadinanza, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, nella redazione dei contratti e in tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.