Il licenziamento per giusta causa è il provvedimento con cui il datore di lavoro licenzia senza preavviso il dipendente o la dipendente che ha messo in atto comportamenti o inadempimenti contrattuali così gravi che non è più possibile proseguire il rapporto di lavoro, neanche in via provvisoria. Si distingue da un’altra forma di licenziamento – il licenziamento per giustificato motivo soggettivo – perché, in questo secondo caso, i comportamenti del lavoratore o della lavoratrice sono sì gravi, ma non tali da determinare il licenziamento in tronco. Quindi il datore di lavoro, nel caso ci sia un giustificato motivo soggettivo, deve dare il preavviso.
Come deve essere irrogato il licenziamento per giusta causa di un lavoratore o una lavoratrice?
Secondo la giurisprudenza il licenziamento per giusta causa è una sanzione disciplinare – la sanzione disciplinare per eccellenza – che può essere irrogata per fatti talmente gravi che non è possibile ricollocare il dipendente in un’altra posizione all’interno dell’azienda. Quindi il datore di lavoro deve seguire la procedura per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sancita dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro:
- contestazione di addebito
- formulazione delle giustificazioni
- comminazione della sanzione disciplinare
- eventuale successiva impugnazione della sanzione da parte del lavoratore
- possibile tentativo di conciliazione
- ricorso al Magistrato
- ricorso al Collegio di conciliazione ed arbitrato
Motivi che possono giustificare il licenziamento senza preavviso
I motivi che possono giustificare il licenziamento “in tronco” di un lavoratore o di una lavoratrice sono:
- falsa malattia o falso infortunio
- uso scorretto dei permessi ex legge 104/92
- rifiuto a riprendere il lavoro dopo che, in seguito alla visita medica fiscale, è stata constatata l’insussistenza della malattia
- durante il periodo di malattia il dipendente lavora per terzi, pregiudicando la guarigione ed il ritorno al lavoro
- falsa timbratura del cartellino
- inadempimenti contrattuali e perdita dei requisiti
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro, tale da determinare la mancanza di sicurezza degli impianti e una possibile minaccia all’incolumità delle persone
- rifiuto ingiustificato e reiterato ad eseguire la prestazione lavorativa
- violazione del patto di non concorrenza
- comportamenti lesivi e penalmente perseguibili
- insubordinazione
- furto durante l’esercizio dell’attività lavorativa
- condotta extra-lavorativa penalmente rilevante, tale da far venir meno il vincolo di fiducia
I motivi che non possono giustificare il licenziamento “in tronco” sono:
- fallimento dell’azienda
- liquidazione coatta amministrativa
- cessione dell’azienda
- imperizia tecnica del dipendente
- quando la grave mancanza del lavoratore è dovuta ad una contemporanea mancanza del datore di lavoro
Le motivazioni alla base del licenziamento, non motivate da ragioni disciplinari, ma causate da una situazione di oggettiva necessità di recedere il contratto di lavoro, rientrano nella disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In quali casi il licenziamento è considerato illegittimo?
Se il giudice rileva che i motivi che hanno portato al licenziamento non sussistono il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto ad essere tutelato dalla legge.
Il lavoratore o la lavoratrice che subisce un licenziamento giusta causa ha diritto alla disoccupazione?
Sì, la legge prevede che le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro possono chiedere un’indennità di disoccupazione NASpI, anche in caso di licenziamento per giusta causa.