Maternità e diritti della lavoratrice
- 5 Gennaio 2021
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti, News
La legge tutela la lavoratrice madre sia nelle diverse fasi della gravidanza che nei primi anni di vita del bambino.
In Italia, la maternità è regolata principalmente dal Testo Unico disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto legislativo n.151/2001), che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. La disciplina sui cosiddetti congedi parentali, poi, è stata profondamente cambiata dal Jobs Act, nel 2015.
La maternità dura 5 mesi: in questo lasso di tempo la lavoratrice percepisce un’indennità economica che sostituisce la sua retribuzione. Successivamente, la neomamma può avvalersi della maternità facoltativa che dura ulteriori 6 mesi e che viene retribuita al 30% della retribuzione media giornaliera (se richiesta entro i primi 6 anni di vita del bambino).
Vediamo, in sintesi, cosa prevede la normativa in materia di maternità e diritti della lavoratrice.
Tutela della salute e obbligo di astensione
La prima tutela che la legge riconosce alla lavoratrice in gravidanza è la tutela della salute. Per cui dall’inizio della gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio, è vietato affidare alle donne incinta lavori ritenuti pericolosi e i lavori notturni (dalle 24 alle 6).
Inoltre, la donna in attesa deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro da 2 mesi prima la data presunta del parto e fino a 3 mesi dopo. Tuttavia, per motivi di salute della donna, è possibile estendere il periodo di astensione prima dei 2 mesi che precedono il parto oppure prevedere l’astensione dal lavoro il mese che precede la data presunta del parto e i 4 mesi successivi. In questo periodo di tempo, la lavoratrice ha diritto al congedo di maternità, pari all’80% della retribuzione.
Il congedo spetta solo alla madre?
No, può spettare anche al padre, in questi casi:
– morte o grave infermità della madre
– abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre
Il padre ha diritto al congedo di paternità, quindi può assentarsi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice.
Maternità obbligatoria, a chi spetta e in cosa consiste
La maternità obbligatoria spetta alle:
- lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps
- lavoratrici agricole anche a tempo determinato, purché nell’anno di inizio del congedo abbiano lavorato con la qualifica di bracciante per almeno 51 giorni
- lavoratrici a domicilio
- colf e badanti, con almeno 26 contributi settimanali nell’anno precedente il congedo parentale (o 52 nei due anni precedenti)
- lavoratrici delle attività socialmente utili (LSU) o di pubblica utilità (APU)
Ne hanno diritto anche le disoccupate o sospese a patto che:
- il congedo sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro
oppure
- sussista il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione pur se il congedo inizia dopo 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro
oppure
- il congedo sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro, e siano stati versati 26 contributi settimanali nell’ultimo biennio, se la lavoratrice non ha svolto lavori inclusi nel contributo per la disoccupazione negli ultimi due anni
Durante il periodo di maternità, la lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro per 5 mesi così suddivisi:
- 2 mesi prima del parto e 3 dopo il parto
- 1 mese prima del parto e 4 dopo il parto
- 5 mesi dopo il parto, se non vi sono rischi per la salute della madre e del nascituro (una novità, questa, introdotta con la Legge di Bilancio 2019)
L’indennità economica è pari all’80% della retribuzione giornaliera, calcolata sulla base dell’ultimo mese precedente il mese d’inizio del congedo, e viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro. La corrisponde invece l’Inps, tramite bonifico presso l’ufficio postale o accredito su conto corrente, alle:
- lavoratrici stagionali
- operaie agricole
- lavoratrici dello spettacolo (occasionali o a tempo determinato)
- colf e badanti
- lavoratrici sospese o disoccupate
Possono facoltativamente avvalersi del congedo di maternità le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps. In questo caso, l’indennità viene corrisposta direttamente dall’ente previdenziale ed è pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa (per le lavoratrici parasubordinate) o dall’attività di libera professionista.
Maternità, le casistiche particolari
In caso di gravidanza a rischio, o di mansioni incompatibili con la gravidanza, il congedo di maternità può iniziare prima dei due mesi precedenti il parto. Allo stesso modo, in caso di mansioni incompatibili con il puerperio, la maternità può prolungarsi dopo i 3 – 5 mesi successivi al parto.
Se il neonato viene ricoverato subito dopo il parto, la madre può sospendere (anche solo parzialmente) il congedo di maternità tornando ad usufruirne alle sue dimissioni.
Se la lavoratrice subisce un aborto dopo 180 giorni dall’inizio della gestione, o se il neonato decede durante il parto o durante il periodo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad usufruire dell’intero congedo a meno che non voglia deliberatamente riprendere l’attività lavorativa.
Il congedo di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento, per 5 mesi dal giorno dell’ingresso in famiglia del minore (adozione o affidamento nazionale) o per 5 mesi dal suo ingresso in Italia (adozione o affidamento internazionale).
Maternità facoltativa, come richiederla e quanto dura
Le lavoratrici dipendenti, così come quelle iscritte alla gestione separata Inps, possono richiedere un periodo di congedo aggiuntivo rispetto alla maternità obbligatoria: è la maternità facoltativa, la cui durata massima è di 6 mesi (10 se è presente la sola madre).
Tale forma di congedo può essere richiesta fino ai 12 anni d’età del bambino, deve essere presentata all’Inps in modalità telematica e comunicata all’azienda secondo le tempistiche previste dal proprio CCNL oppure con 5 giorni di preavviso.
Fino al compimento di 6 anni d’età, l’indennità è pari al 30% della retribuzione giornaliera. Dagli 8 ai 12 anni, non è prevista alcuna retribuzione.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, redazione dei contratti e tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.