Periodo di comporto: cos’è, requisiti e rischi per il lavoratore che lo supera
- 2 Settembre 2025
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti
“Un dipendente può essere licenziato se supera il monte massimo di assenze previsto dal contratto collettivo di lavoro?” o ancora “Quando si azzerano i 180 giorni di malattia massima prevista da alcuni contratti collettivi di lavoro?”.
Ecco alcune domande che ci vengono poste spesso in studio da lavoratori e lavoratrici che, per motivi di salute, si chiedono quanto possa durare il periodo di assenza dal posto di lavoro e quali possono essere le conseguenze, se si superano i giorni a disposizione. Sono tutti quesiti che riguardano un periodo particolare, il cosiddetto periodo di comporto.
In questo articolo vediamo cos’è, quanto dura, se si può essere licenziati quando viene superato e cos’è l’aspettativa non retribuita.
Cos’è il periodo di comporto
Il periodo di comporto è il periodo che corrisponde al totale delle assenze per malattia a cui può ricorrere un lavoratore o una lavoratrice dipendente nell’arco di un anno.
Per malattia si intende qualsiasi alterazione dello stato di salute psico-fisico del lavoratore tale da ridurne la capacità lavorativa, ma non solo. Vi rientrano anche le terapie e la convalescenza. Si tratta quindi di una situazione che può andare dalla semplice influenza a condizioni più complesse, come le malattie oncologiche.
In ogni caso, è un periodo limitato di tempo per cui è previsto un tetto massimo nell’anno
che, una volta superato, può causare il licenziamento per superamento del periodo di comporto, dato che il numero di assenze è tale da non essere più compatibile con le esigenze del datore di lavoro.
Dunque, per rispondere alla domanda “Un dipendente può essere licenziato se supera il monte massimo di assenze previsto dal contratto collettivo di lavoro?” la risposta è sì, ma approfondiamo meglio.
Quanto dura e da quando inizia il periodo di comporto?
Il periodo di comporto inizia generalmente dal primo giorno di assenza per malattia del lavoratore. Questo significa che, se un dipendente si assenta dal lavoro per motivi di salute, il conteggio dei giorni di assenza inizia a partire da quel giorno. Nel computo, si calcolano anche i giorni festivi, mentre non si considerano i giorni di assenza per malattia determinata da gravidanza o puerperio.
La durata del periodo di comporto dipende dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Di solito, sono i contratti collettivi di lavoro (CCNL) a specificare il numero massimo di giorni per cui è possibile assentarsi per malattia e in molti casi è previsto un tetto massimo di 180 giorni all’anno. Ma se non è presente un CCNL, si può fare riferimento alla legge, che parla di un periodo fissato dagli usi o secondo equità.
Qual è la retribuzione del lavoratore durante il periodo di comporto?
In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo determinato o indeterminato ha diritto all’indennità di malattia, che viene pagata dall’INPS dal 4° al 180° giorno. I primi 3 giorni non sono coperti, salvo diverse previsioni del contratto di lavoro. Dal 4° al 20° giorno l’indennità è pari al 50% della retribuzione, dal 21° giorno al 66,66%.
È bene ricordare che il lavoratore deve presentare un certificato medico, che va inviato telematicamente all’INPS dal medico curante (anche in caso di ricovero) – solo se l’invio digitale non è possibile, il lavoratore deve consegnare il certificato cartaceo – e che, durante la malattia, deve restare reperibile per eventuali visite di controllo da parte dell’INPS, nelle fasce orarie 10:00-12:00 e 17:00-19:00, anche nei giorni festivi. L’assenza ingiustificata può comportare la perdita (totale o parziale) dell’indennità e, nei casi più gravi, il licenziamento per giusta causa.
Tipi di periodo di comporto
Di solito, il contratto collettivo di lavoro prevede due tipi di periodo di comporto:
- Comporto secco
È il termine massimo a disposizione del lavoratore per mantenere il posto di lavoro nel caso in cui abbia un’unica malattia di lunga durata. - Comporto per sommatoria
È il termine massimo a disposizione del lavoratore per mantenere il posto di lavoro nel caso in cui abbia più malattie.
Scaduto il tempo, come abbiamo detto, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore anche se è ancora malato. Ecco perché, spesso, i CCNL prevedono che, una volta superato il periodo di comporto, il lavoratore possa usufruire di un ulteriore periodo, chiamato aspettativa non retribuita.
Cos’è l’aspettativa non retribuita
Il CCNL può prevedere che il rapporto di lavoro possa proseguire, senza che il lavoratore o la lavoratrice percepisca la retribuzione, anche oltre il periodo di comporto. Questo periodo extra e non pagato è l’aspettativa retribuita: un istituto molto importante per garantire il diritto alla salute di lavoratori e lavoratrici. Così importante che alcune sentenze hanno dichiarato illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia comunicato al lavoratore la possibilità di richiedere l’aspettativa non retribuita.
Inoltre, se il lavoratore è gravemente malato e decide di richiedere l’aspettativa, il datore di lavoro non può rifiutarsi di concederla, a meno che non dimostri che esistono seri motivi per evitare di attivarla.
Assenza per malattia: un diritto garantito dalla legge
Il diritto alla salute è sancito all’articolo 32 della Costituzione. È considerato un dritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, da tutelare anche sul luogo di lavoro. Infatti, tutti hanno diritto di ammalarsi e di continuare a percepire uno stipendio, senza temere di essere licenziati.
Lo stabilisce l’articolo 2110 del Codice civile:
In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.
L’articolo dice che:
- in caso di malattia, infortunio, gravidanza o puerperio il rapporto di lavoro viene sospeso
- in questo periodo il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato se non è scaduto il periodo di comporto
Di conseguenza, nessuno può essere licenziato perché malato, finché non è scaduto il periodo di comporto stabilito dal contratto collettivo e
l’aspettativa non retribuita, se prevista: il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro durante il periodo della malattia e non può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo, tranne che in 2 casi:
1) la malattia si protrae oltre il periodo di comporto
2) la malattia provoca uno scarso rendimento che causa un danno al datore di lavoro
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Licenziamento per superamento del periodo di comporto
Come abbiamo visto, decorso il periodo di comporto, il datore di lavoro può licenziare il dipendente, se questo non rientra al lavoro e se non richiede l’aspettativa non retribuita. Non è necessario che dimostri l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo: il superamento del periodo di comporto è di per sé sufficiente a giustificare il licenziamento.
E se si supera il periodo di comporto per una malattia dovuta alle condizioni di lavoro?
Se il lavoratore dimostra che la malattia dipende da un comportamento illecito del datore di lavoro, i giorni di assenza non dovrebbero essere conteggiati all’interno del periodo di comporto.
Infatti, si tratta di una violazione degli obblighi contrattuali del datore di lavoro che, come previsto dall’art. 2087 c.c., deve adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore.
Tutela legale per datore di lavoro e dipendenti licenziati
Se un lavoratore supera il periodo di comporto, ma ritiene che le assenze siano legate a una malattia professionale o non era stato informato dal datore di lavoro della possibilità di richiedere l’aspettativa non retribuita, può contestare il licenziamento. Viceversa, il datore di lavoro che decide di licenziare un dipendente per il superamento del periodo di comporto, deve muoversi con cautela, data la delicatezza della situazione.
In entrambi i casi, è consigliabile consultare un avvocato esperto in diritto del lavoro per valutare le opzioni disponibili.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, reddito di cittadinanza, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, nella redazione dei contratti e in tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.