Quante volte si può rinnovare il contratto di lavoro a termine?
- 2 Gennaio 2023
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti
Il contratto a termine o a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato dalla durata predefinita, consentito dalla legge solo in presenza di casi particolari. Infatti, secondo l’ordinamento italiano, il contratto deve essere, di norma, a tempo indeterminato, per dare alla persona una stabilità occupazionale nel tempo e una protezione sociale. Tuttavia, sono ammesse anche altre tipologie contrattuali fra cui, appunto, il contratto a tempo determinato.
L’elemento imprescindibile di questo tipo di contratto di lavoro è la presenza di un termine e una delle domande più frequenti che ci vengono poste in studio riguarda proprio il numero di proroghe o rinnovi concessi dalla legge.
Tempi, durata e condizioni per stipulare un contratto a termine
Spesso, il lavoratore o la lavoratrice che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato si chiede quante volte questo possa essere rinnovato, il timore infatti è che il datore di lavoro proponga diversi rinnovi nel tentativo di evitare la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.
Dall’altra parte, l’azienda, all’inizio del rapporto di lavoro, ha l’esigenza di verificare che la persona sia effettivamente idonea al ruolo. In altri casi invece può avere la necessità di assumere nuovo personale solo per un periodo limitato di tempo. Dunque, le situazioni sono diverse, così come le esigenze delle parti. Vediamo allora cosa prevede la legge.
Tempi del contratto a tempo determinato
Secondo il nostro ordinamento, il contratto a termine non può superare i 12 mesi. Il termine può arrivare al massimo a 24 mesi, ma solo in situazioni ben precise (per esempio, nel caso in cui il datore di lavoro debba sostituire un altro lavoratore in via temporanea).
La proroga a 24 mesi, infatti, è ammessa per:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria;
- necessità di sostituire altri lavoratori;
- incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria, tali da richiedere l’impiego di una forza lavoro extra.
Il contratto a tempo determinato, se di durata superiore ai 12 giorni, deve essere stipulato in forma scritta e consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio della prestazione.
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Condizioni per poter stipulare un contratto a termine
È previsto anche un limite al ricorso a questo tipo di contratto di lavoro: l’azienda, per assumere un lavoratore a termine, deve avere almeno il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato, salvo casi particolari.
Inoltre, non è possibile assumere lavoratori a termine per:
- sostituire lavoratori in sciopero;
- unità produttive colpite da licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti;
- unità produttive in cui vigono sospensioni del lavoro o riduzioni d’orario a seguito della richiesta di cassa integrazione.
Inoltre, non possono stipulare contratti a termine i datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi come previsto dalla normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Chiariti questi limiti temporali e le condizioni, rispondiamo ora alla domanda: quante volte si può rinnovare un contratto a tempo determinato? O più precisamente, quante volte il contratto può essere prorogato?
Quante volte può essere prorogato un contratto a tempo determinato?
Come abbiamo visto, la durata del contratto a tempo determinato non può superare i 12 o i 24 mesi, a meno che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali – firmati da una delle associazioni sindacali più rappresentative sul territorio – prevedano diversamente.
Col consenso del lavoratore, il contratto a termine può essere prorogato a patto che la sua durata iniziale non fosse superiore ai 24 mesi. Allo scadere dei 24 mesi, o dei 12 in assenza dei presupposti per la proroga, se il rapporto di lavoro prosegue oltre il termine, il lavoratore ha diritto ad un compenso del 20% maggiore rispetto a quanto fissato dal contratto fino al decimo giorno, e del 40% superiore a partire dall’undicesimo.
Il numero massimo di proroghe, nell’arco dei 24 mesi, è quattro: a partire dalla quinta proroga, il contratto si trasforma in indeterminato. Le proroghe possono avvenire senza motivazioni nei primi 12 mesi mentre, a partire dal tredicesimo mese, devono essere legittimate dalle condizioni fissate dall’articolo 19 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81.
Tra un contratto a termine e l’altro devono intercorrere un minimo di 10 giorni per contratti fino a 6 mesi, di 20 giorni per contratti dalla durata superiore.
Se tali pause non vengono rispettate, il secondo contratto si intende a tempo indeterminato. Tuttavia, queste regole non si applicano a:
- i contratti stagionali, che possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19;
- le start-up innovative, che possono rinnovare i contratti a termine più volte, nei primi quattro anni dalla loro costituzione.
Diritto di precedenza per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato
Ricordiamo infine che l’articolo 24 DL 81/2015 stabilisce in quali casi vige il diritto di precedenza nell’assunzione con contratto a tempo indeterminato (o determinato, nel caso del lavoro stagionale).
Secondo la norma, a meno che i contratti collettivi non prevedano diversamente:
- il lavoratore o la lavoratrice che ha prestato attività lavorativa per più di 6 mesi con contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro ha diritto di precedenza per l’assunzione a tempo indeterminato entro i successivi 12, per le mansioni già svolte;
- le lavoratrici che hanno usufruito del congedo di maternità hanno diritto di precedenza per l’assunzione a tempo determinato nei successivi 12 mesi, per le mansioni già svolte.
Inoltre, l’articolo 24 stabilisce che il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza per l’assunzione a tempo determinato per le medesime attività stagionali da parte dello stesso datore di lavoro.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato per iscritto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti – sempre per iscritto – la propria volontà in tal senso, entro 6 mesi dalla fine del rapporto di lavoro nei casi del primo e del secondo comma dell’articolo 19, ed entro 3 mesi nel caso del terzo comma dell’articolo 19. Il diritto di precedenza decade dopo un anno dalla fine del rapporto di lavoro.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, redazione dei contratti e tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.