Qual è la responsabilità del datore di lavoro per i danni causati da un dipendente?

“Il datore di lavoro risponde sempre per i danni causati dal dipendente? E se viene considerato responsabile, deve anche pagare il risarcimento?” e ancora “Può rivalersi sul dipendente, trattenendogli lo stipendio?”

Qualche giorno fa, un imprenditore che si è rivolto al nostro Studio, ci ha posto esattamente queste domande. Un suo collaboratore, spostando dei materiali, aveva danneggiato involontariamente un’auto parcheggiata e voleva sapere di chi fosse la responsabilità.

Quella del danno causato dal dipendente è un’eventualità abbastanza frequente. Capita a tutti di commettere errori e a volte uno sbaglio può avere conseguenze importanti. Pensiamo, per esempio, al dipendente che, durante l’orario di lavoro, provoca involontariamente un infortunio a un’altra persona o, come nel caso dell’imprenditore che si è rivolto al nostro Studio, danneggia un veicolo o un oggetto altrui.

Cosa dice la legge in questi casi e come deve muoversi il datore di lavoro?

Approfondiamo meglio insieme per capire quando è responsabile e quando è tenuto a risarcire il danno.

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Il datore di lavoro è considerato responsabile se il dipendente provoca un danno

Il nostro ordinamento stabilisce che il datore di lavoro è responsabile per i danni causati dai suoi dipendenti, perché:

  • si assume il rischio d’impresa e quindi deve farsi carico anche dei danni causati da chi opera per suo conto
  • il lavoratore potrebbe non avere i mezzi economici per risarcire il danno e di conseguenza, non potendo pagare, lascerebbe il danneggiato senza tutela

Questa responsabilità è sancita dall’articolo 2049 del codice civile che dice:

“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.”

Nonostante il linguaggio datato, il principio resta: quando la persona che causa il danno agisce nell’interesse e sotto la direzione di un datore di lavoro, quest’ultimo è considerato responsabile, anche se non ha nessuna colpa.

Si tratta, infatti, di responsabilità indiretta e oggettiva.

Uomo al computer

La responsabilità del datore di lavoro è indiretta e oggettiva

Nel caso di danno provocato da un dipendente, il datore di lavoro è responsabile:

  • indirettamente, perché, appunto, il danno è stato causato da altri
  • oggettivamente, perché il datore di lavoro non deve dare prove del fatto che:
    – non ne ha colpa o dolo
    – non avrebbe potuto impedire il danno
    – si è trattato di un caso fortuito

Quindi, per semplificare, è responsabile in ogni caso e non è neanche necessario che il danno sia direttamente legato alla mansione svolta, ma solo che sia avvenuto “in occasione” di essa, cioè durante l’attività lavorativa.

Dunque, per rispondere alla prima domanda dell’imprenditore che si è rivolto al nostro Studio – “Il datore di lavoro risponde sempre per i danni causati dal dipendente?” – dobbiamo dire: sì, se i danni sono stati provocati durante l’attività lavorativa.

Per la legge, basta il semplice rapporto di lavoro perché operi la responsabilità.

Chiaramente, però, se il dipendente causa un danno al di fuori dell’attività lavorativa, la responsabilità è sua.

3 condizioni perché sussista la responsabilità del datore di lavoro

Perché si configuri la responsabilità del datore di lavoro devono coesistere tre condizioni:

1 – Il fatto illecito del dipendente

Il dipendente, agendo nell’ambito delle mansioni che gli sono state affidate dal datore di lavoro, deve avere causato il danno con colpa o dolo. Se il suo comportamento è giustificato da una causa che ne esclude la colpa (per esempio, la legittima difesa), la responsabilità non si applica.

Facciamo alcuni esempi per capire meglio:

  • Un magazziniere urta con il muletto un cliente perché manovra con poca attenzione: è un caso di colpa del dipendente
  • Un elettricista aziendale provoca un corto circuito perché non rispetta le procedure di sicurezza: è un caso di colpa del dipendente
  • Un autista dell’azienda decide volontariamente di danneggiare il mezzo di un collega per ripicca: è un caso di dolo del dipendente
  • Un addetto alla sicurezza immobilizza una persona che stava aggredendo un collega e lo ferisce, può rientrare nella legittima difesa

2 – Il rapporto di preposizione o di subordinazione

Deve esserci un rapporto di subordinazione o un vincolo che comporti potere di direzione e controllo da parte del datore di lavoro.

3 – Il nesso tra incarico e danno

Il danno deve essere stato causato “in occasione” dell’incarico svolto, cioè, non è necessario che il lavoratore abbia causato il danno direttamente a causa della mansione svolta, ma che l’evento si sia verificato “in occasione della mansione”.

Facciamo alcuni esempi:

  • Un fattorino, durante la consegna di un pacco (quindi nel pieno delle sue mansioni), urta un pedone mentre attraversa la strada di fretta
  • Un dipendente addetto alle pulizie lascia il pavimento bagnato senza segnalazione e un visitatore scivola e si fa male
  • Un tecnico entra in un condominio per effettuare una riparazione e causa un danno a un appartamento maneggiando male gli strumenti
  • Un commesso litiga con un cliente mentre lo assiste alla cassa e lo spinge, provocandone la caduta: l’alterco è avvenuto durante l’attività lavorativa

Risarcimento del danno causato dal dipendente

Veniamo ora alla seconda domanda posta dall’imprenditore al nostro Studio: “Se il datore di lavoro è considerato responsabile dei danni causati da un dipendente, deve anche risarcire il danno? Può rivalersi sul dipendente, trattenendogli lo stipendio?”

Anche questa volta, la risposta è che il risarcimento spetta al datore di lavoro, ma si tratta di una valutazione che va fatta caso per caso. Infatti, tutto dipende dai motivi che hanno portato al danneggiamento.

Danno involontario e non causato dalla negligenza

Se il dipendente che ha provocato il danno ha agito senza alcuna negligenza o involontariamente, il datore di lavoro deve risarcire il danno e non può rivalersi sul dipendente. È il caso, per esempio, del manutentore che, durante un intervento, inciampa e danneggia un macchinario.

Danno causato da negligenza, imprudenza o imperizia

Se il lavoratore che ha provocato il danno non ha seguito le regole aziendali o non ha rispettato le norme di sicurezza, il datore di lavoro può rivalersi su di lui, ma a certe condizioni. Infatti, molto dipende dal livello di esperienza del dipendente e dalla formazione che ha ricevuto dal datore di lavoro: la Corte di cassazione ha chiarito più volte che il lavoratore non è responsabile del danno, se non è stato adeguatamente istruito sui compiti, le attrezzature e le mansioni da svolgere.

Quindi, per esempio, se il lavoratore che ha danneggiato un macchinario per imperizia non aveva seguito un corso di formazione per lavorare con quel tipo di attrezzatura, la responsabilità e il compito di risarcire il danno ricadono sul datore di lavoro.

Cosa fare in caso di danno del dipendente?

La prima cosa da fare è capire di quale tipo di danno si tratta e cosa lo ha motivato (negligenza, imperizia, imprudenza o altro?). Rivolgersi a un legale è molto importante perché un Avvocato può capire se e in che misura il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno, coinvolgendo, nel caso, altri professionisti e periti.

Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici

L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, reddito di cittadinanza, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, nella redazione dei contratti e in tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.

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