Sicurezza sul lavoro in pillole: cosa dice la normativa italiana
- 17 Settembre 2020
- Posted by: Sergio Palombarini
- Categoria: Approfondimenti
La sicurezza sul lavoro, nel nostro ordinamento, è regolamentata dal Testo Unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL o TUS) emanato con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Un Testo, questo, che recepisce le direttive comunitarie volte al miglioramento della prevenzione e della tutela della sicurezza sul lavoro. Successivamente sono state apportate modifiche e integrazioni al TUS, secondo lo sviluppo dell’esperienza applicativa e delle nuove direttive comunitarie emanate in materia.
Oltre al d.lgs 81/2008 – che indica i princìpi fondamentali – la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro si aggiungono anche le altre normative complementari più specifiche relative ad alcune particolari attività e le ipotesi di reato previste dal Codice Penale per “chiunque omette di collocare, rimuove o danneggia impianti, apparecchi, segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro” (art. 437) e per chiunque per colpa tenga uno dei sopra detti comportamenti (art. 451) e le altre tipologie previste dagli artt. 589 e 590 del Codice Penale per tutti coloro che provocano – per colpa o perché violano le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – la morte di un lavoratore o lesioni personali.
Completano il quadro normativo l’articolo 2087 del Codice Civile, per cui “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera” e le norme sull’ assicurazione obbligatoria da parte dell’Inail, che prevedono varie forme di indennizzo e risarcimento per i danni subiti dai lavoratori in seguito ad un infortunio sul lavoro o per una malattia da lavoro.
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Ma cosa si intende per sicurezza sul lavoro?
La definizione la fornisce il Testo Unico stesso: “La condizione di far svolgere a tutti coloro che lavorano la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali”.
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i soggetti interessati
Il Testo Unico elenca le misure di tutela della sicurezza aziendale, le quali sono poi integrate con misure specifiche per il singolo settore di attività.
Due sono i principali soggetti interessati:
- il datore di lavoro
- il lavoratore.
Per datore di lavoro si intende qualsiasi soggetto titolare di un rapporto di lavoro con il lavoratore: è dunque chiunque sia al vertice dell’organizzazione del lavoro e dell’attività produttiva, a prescindere che sia avvenuta o meno un’investitura formale. Il lavoratore è invece il prestatore di lavoro, al di là di quale sia il tipo di contratto di lavoro con cui è inquadrato (sono dunque compresi nell’accezione anche i tirocinanti, gli apprendisti e i lavoratori autonomi).
Dunque, parlando di lavoratori – anche nei prossimi paragrafi – si intendono tutti i soggetti che a diverso titolo svolgono una attività di lavoro all’interno dell’azienda.
È il datore di lavoro, il soggetto su cui ricadono gli obblighi e le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare con il datore rispettando le norme di sicurezza richieste dal suo settore di attività, ed è tutelato nello svolgimento della medesima.
Dunque molto dipende dal settore di attività e dai rischi connessi, che vanno valutati e documentati per poter individuare le azioni necessarie per prevenirli.
Documento di valutazione dei rischi: che cos'è?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che raccoglie i rischi e le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. È obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.
Il documento di valutazione rischi deve avere le seguenti caratteristiche:
- avere una data certa
- contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa
- specificare l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati
- contenere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, con la specificazione delle procedure per la loro attuazione
- individuare i ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
- indicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente – se presente – che ha partecipato alla valutazione del rischio
- individuare (se presenti) le mansioni che – esponendo i lavoratori a rischi specifici – richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
Ma come mettere in atto le misure di sicurezza sul lavoro e avere la sicurezza che vengano rispettate? Serve un responsabile.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori
Come si evince dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un ruolo chiave lo riveste il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (RSPP).
Questo può essere:
- il datore di lavoro, nei casi in cui gli è consentito, se in possesso di diploma di scuola superiore e di tre anni di esperienza continuativa nel suo settore lavorativo (in alternativa, può formarsi con un corso di 16 ore)
- un dipendente, dopo aver partecipato ad un corso la cui durata dipende dal settore di attività in cui opera
- un soggetto esterno, in possesso dei requisiti richiesti
A tutelare ulteriormente i lavoratori è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che dovrà seguire un corso di 32 ore e il cui nominativo dovrà essere comunicato all’Inail.
Ci sono, infine, ruoli più specifici:
- la squadra antincendio
- la squadra di primo soccorso
Entrambi i ruoli possono essere assunti dal datore di lavoro stesso, ma limitatamente alle aziende con massimo 5 dipendenti e sempre dopo aver partecipato ad un corso di formazione. In caso contrario, verranno nominate apposite squadre chiamate anch’esse a formarsi. La durata del corso antincendio è in funzione del rischio presente nella singola attività (basso, medio, alto), la durata del corso di pronto soccorso dipende dalla classificazione aziendale (A, B o C).
Contestualmente all’assunzione, ed entro 60 giorni, il lavoratore è chiamato a partecipare ad un corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza.
Avvocato del lavoro Sergio Palombarini, legale per aziende, lavoratori e lavoratrici
L’avvocato del lavoro Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni e insieme ai professionisti del suo Studio affianca aziende, cooperative, lavoratori e lavoratrici nelle controversie legate al diritto del lavoro: dimissioni, licenziamenti, sanzioni disciplinari, assunzioni, infortuni, malattia, permessi, trattamento di disoccupazione, insinuazione di crediti in procedure fallimentari, redazione dei contratti e tutte le questioni giuslavoristiche e di diritto sindacale che toccano organizzazioni e personale subordinato. Le sedi dello Studio sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e Padova in Via S. Camillo De Lellis 37.